Eredità giacente: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

L’eredità giacente è la situazione in cui il chiamato all’eredità non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari. Il tribunale nomina allora un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c. e il decreto va pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Gestiamo la pubblicazione per curatori, cancellerie e studi legali, con preventivo in 15 minuti.

Cos’è l’eredità giacente

L’eredità giacente si verifica quando, aperta una successione, il chiamato all’eredità non ha ancora accettato e non si trova nel possesso dei beni ereditari. Il patrimonio del defunto resta così privo di un titolare che lo amministri: nessuno può riscuotere i crediti, pagare i debiti, custodire gli immobili o rispondere alle richieste dei creditori.

Per evitare che il patrimonio resti abbandonato a sé stesso, l’art. 528 del codice civile prevede che il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione nomini un curatore dell’eredità giacente. La nomina avviene con decreto, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio.

È una situazione più frequente di quanto si pensi. I casi tipici:

  • il defunto non ha eredi noti, oppure gli eredi sono irreperibili;
  • i chiamati all’eredità hanno rinunciato e non è chiaro chi subentri;
  • gli eredi esistono ma non hanno ancora accettato, e nel frattempo pendono debiti, cause o scadenze che richiedono un interlocutore;
  • un creditore del defunto ha bisogno di un soggetto contro cui agire per recuperare il proprio credito.

La giacenza è una fase transitoria: dura finché l’eredità non viene accettata da un erede oppure, in mancanza di successibili, non viene devoluta allo Stato. Con l’accettazione dell’eredità la curatela cessa, come previsto dall’art. 532 c.c.

Quando si nomina il curatore dell’eredità giacente

La nomina del curatore richiede tre condizioni, tutte previste dall’art. 528 c.c.:

  1. Il chiamato non ha accettato l’eredità. Non è intervenuta né accettazione espressa né accettazione tacita.
  2. Il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari. Se il chiamato possiede i beni, si applicano regole diverse (in particolare i termini per l’inventario) e non si fa luogo alla curatela.
  3. Esiste un interesse concreto alla gestione del patrimonio. Tipicamente lo fanno valere i creditori del defunto, i legatari, i chiamati stessi o il pubblico ministero; il tribunale può comunque provvedere d’ufficio.

Il tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione, cioè dell’ultimo domicilio del defunto. Il decreto di nomina individua il curatore — di regola un avvocato, un commercialista o un notaio — che da quel momento amministra il patrimonio ereditario: forma l’inventario, esercita e promuove le ragioni dell’eredità, risponde alle istanze proposte contro la stessa e, su autorizzazione del tribunale, paga i debiti ereditari, secondo quanto dispone l’art. 529 c.c.

Perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è richiesta

Il decreto di nomina del curatore non resta un atto interno al tribunale: deve essere portato a conoscenza dei terzi. Per questo ne viene pubblicato un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Parte II, quella dedicata agli annunzi legali — oltre all’iscrizione nel registro delle successioni tenuto presso il tribunale.

La pubblicazione ha una funzione precisa: rendere la nomina opponibile ai terzi e informare chiunque abbia rapporti con il patrimonio ereditario. In concreto:

  • i creditori del defunto sanno a chi rivolgersi per far valere i propri crediti;
  • i debitori dell’eredità sanno a chi pagare in modo liberatorio;
  • gli eventuali eredi ancora ignoti o irreperibili vengono messi nelle condizioni di conoscere l’esistenza della procedura;
  • banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni hanno un riferimento formale per sbloccare rapporti intestati al defunto.

Senza la pubblicazione, la procedura resta incompleta: la cancelleria richiede la prova dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come adempimento del curatore. Il certificato di avvenuta pubblicazione, che rilasciamo a fine pratica, è il documento che si deposita in tribunale per dimostrare l’adempimento.

Lo stesso vale per gli atti successivi della curatela che il tribunale ordina di pubblicare: inviti ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito, avvisi di liquidazione, chiusura della procedura. Anche questi passano dalla Parte II della Gazzetta Ufficiale.

Chi richiede la pubblicazione

Nella pratica, l’inserzione in Gazzetta Ufficiale per l’eredità giacente viene richiesta da tre categorie di soggetti:

RichiedenteSituazione tipica
Curatore nominatoHa ricevuto il decreto di nomina e deve adempiere alla pubblicazione per estratto, depositando poi il certificato in cancelleria
Cancelleria del tribunaleIn alcuni tribunali è la cancelleria della volontaria giurisdizione a trasmettere l’estratto per la pubblicazione
Notai e studi legaliAssistono i chiamati, i creditori o il curatore e curano l’adempimento per conto del cliente

In tutti i casi il testo da pubblicare è l’estratto del decreto: tribunale che ha emesso il provvedimento, numero e data del decreto, generalità del defunto, data del decesso, nominativo e recapito del curatore nominato. Se ci trasmettete copia del decreto, prepariamo noi la bozza dell’estratto nel formato richiesto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ve la sottoponiamo per approvazione prima dell’invio.

Quanto costa la pubblicazione dell’eredità giacente in Gazzetta Ufficiale

Il costo dell’inserzione non è fisso: dipende dalla lunghezza del testo, perché la tariffa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si calcola in base alle righe pubblicate. Un estratto sintetico costa meno di un estratto che riporta molti dati.

Conta anche la tariffa applicata: essendo la nomina disposta con decreto del tribunale, l’inserzione rientra tra gli avvisi giudiziari, ai quali si applica la tariffa agevolata di 7,06 € +IVA a riga (circa 8,61 € IVA inclusa), dove la riga virtuale è di massimo 77 caratteri, spazi e punteggiatura inclusi — meno della metà della tariffa degli avvisi commerciali (17,33 € +IVA a riga). Per ottenerla è necessario allegare alla richiesta una copia del decreto in PDF.

Per questo la nostra prassi è semplice: ci inviate il decreto o il testo da pubblicare, e vi rispondiamo con un preventivo gratuito e senza impegno entro 15 minuti in orario di ufficio, comprensivo di ogni onere. Nessuna sorpresa a fine pratica.

Due modi per ottenerlo:

Per un quadro generale delle voci che compongono la tariffa, consultate la pagina sui costi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come funziona la procedura con noi

Siamo Goodea Srl, concessionaria autorizzata IPZS per le inserzioni in Gazzetta Ufficiale, da 15 anni al servizio di curatori, studi legali, notai, imprese e pubbliche amministrazioni. La pratica si svolge interamente a distanza, in quattro passaggi:

  1. Invio del testo. Ci trasmettete il decreto di nomina o la bozza dell’estratto tramite il form di preventivo o via telefono al numero verde 800.035.440.
  2. Preventivo in 15 minuti. Calcoliamo il costo esatto in base alle righe e vi inviamo il preventivo gratuito, insieme alla delega alla pubblicazione necessaria per autorizzarci a procedere. Se serve, ottimizziamo il testo per contenere la lunghezza senza omettere i dati obbligatori.
  3. Verifica e pubblicazione. Dopo la vostra approvazione e il pagamento, controlliamo la conformità formale del testo e trasmettiamo l’inserzione all’Istituto Poligrafico. Vi comunichiamo la data di uscita prevista.
  4. Certificato di avvenuta pubblicazione. A pubblicazione avvenuta ricevete il certificato di avvenuta pubblicazione, incluso nel servizio, pronto per il deposito in cancelleria.

La pubblicazione in Gazzetta è garantita entro 3 giorni lavorativi dal perfezionamento della pratica (conferma del testo, delega firmata e pagamento). Se avete una scadenza fissata dal giudice, segnalatecela: la teniamo come riferimento per tutta la pratica.

La procedura operativa completa, valida per ogni tipo di inserzione, è descritta nella pagina come pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Errori da evitare

Dalla nostra esperienza con le curatele, tre errori ricorrenti che allungano i tempi:

  • Testo incompleto. L’estratto deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento e del defunto. Se manca un dato, l’inserzione può essere sospesa dal Poligrafico e la pratica riparte da capo.
  • Testo sovrabbondante. Copiare l’intero decreto invece dell’estratto moltiplica le righe e quindi il costo, senza alcun vantaggio legale. Il nostro servizio di revisione della bozza serve esattamente a questo.
  • Certificato non conservato. Il certificato di avvenuta pubblicazione va depositato nel fascicolo della curatela. Lo inviamo in formato utilizzabile per il deposito e resta comunque disponibile su richiesta.

Altri adempimenti collegati alle successioni

L’eredità giacente è uno dei casi in cui la legge richiede la pubblicità legale in Gazzetta Ufficiale nell’ambito delle successioni. Un procedimento affine, che pure richiede pubblicazioni obbligatorie, è la dichiarazione di morte presunta, che riguarda gli scomparsi di cui non si hanno notizie da lungo tempo.

Trovate l’elenco completo degli atti soggetti a pubblicazione nella pagina dedicata agli adempimenti in Gazzetta Ufficiale: nomine e revoche, ammortamenti di titoli, ricorsi, espropri, aste e avvisi giudiziari.

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Domande frequenti

Chi deve pubblicare in Gazzetta Ufficiale la nomina del curatore dell'eredità giacente?

Di regola provvede il curatore nominato, che poi deposita il certificato di avvenuta pubblicazione in cancelleria come prova dell'adempimento. In alcuni tribunali la trasmissione dell'estratto è curata direttamente dalla cancelleria, in altri se ne occupa lo studio legale o il notaio che assiste la parte. In ogni caso possiamo gestire la pratica su incarico di ciascuno di questi soggetti.

Cosa deve contenere l'estratto del decreto di nomina?

L'estratto riporta gli elementi essenziali del provvedimento: tribunale che ha emesso il decreto, numero e data, generalità del defunto e data del decesso, nominativo del curatore nominato e suo recapito. Non serve trascrivere l'intero decreto: un estratto sintetico è sufficiente e riduce il costo dell'inserzione, che si calcola in base alle righe pubblicate.

Quanto costa pubblicare l'eredità giacente in Gazzetta Ufficiale?

Il costo dipende dalla lunghezza del testo: trattandosi di avviso giudiziario, la tariffa agevolata è di 7,06 € +IVA per riga da 77 caratteri (circa 8,61 € IVA inclusa), allegando copia del decreto in PDF. Un estratto ben redatto contiene i costi. Inviateci il decreto tramite il form di preventivo o al numero verde 800.035.440: ricevete un preventivo gratuito, completo di ogni onere, entro 15 minuti in orario d'ufficio.

In quanto tempo esce la pubblicazione?

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è garantita entro 3 giorni lavorativi dal perfezionamento della pratica (conferma del testo, delega firmata e pagamento). La Parte II esce il martedì, il giovedì e il sabato. Al momento dell'ordine vi indichiamo la data di pubblicazione prevista e, a inserzione avvenuta, vi inviamo il certificato di avvenuta pubblicazione da depositare in tribunale.

Quando finisce l'eredità giacente?

La curatela cessa quando l'eredità viene accettata da un erede, come previsto dall'art. 532 c.c. A quel punto il curatore rende il conto della gestione e il patrimonio passa all'erede. Se non esistono successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. Eventuali avvisi di chiusura o altri atti della procedura che il tribunale ordina di pubblicare possono essere gestiti con la stessa pratica.

Potete preparare voi il testo dell'estratto?

Sì. Se ci inviate copia del decreto di nomina, redigiamo noi la bozza dell'estratto nel formato accettato dal Poligrafico, ottimizzata nel numero di righe, e ve la sottoponiamo per approvazione prima dell'invio. Il servizio di revisione della bozza è incluso e non comporta costi aggiuntivi rispetto al preventivo comunicato.

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