Morte presunta: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

La dichiarazione di morte presunta (artt. 58 ss. c.c.) richiede due pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale Parte II: l’estratto della domanda, ordinato dal tribunale ex art. 727 c.p.c., e l’estratto della sentenza. Come concessionaria autorizzata IPZS gestiamo entrambe le inserzioni: preventivo gratuito in 15 minuti e certificato di pubblicazione incluso.

Cos’è la dichiarazione di morte presunta

La morte presunta è l’istituto previsto dagli artt. 58 e seguenti del codice civile per i casi in cui una persona è scomparsa da almeno dieci anni senza che si abbiano sue notizie. Su istanza dei soggetti legittimati, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso può dichiararne la morte presunta con sentenza.

Gli effetti sono equiparati a quelli della morte naturale: si apre la successione, gli eredi acquistano la piena disponibilità dei beni e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Proprio per la gravità di questi effetti, la legge impone un regime di pubblicità rafforzata: sia la domanda sia la sentenza devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così che chiunque abbia notizie dello scomparso o un interesse contrario possa intervenire nel procedimento.

L’art. 60 c.c. prevede inoltre termini abbreviati (da due a tre anni, a seconda dei casi) per chi è scomparso in operazioni belliche, in prigionia di guerra o in un infortunio, quando la morte è probabile ma il corpo non è stato rinvenuto.

Scomparsa, assenza e morte presunta: le differenze

I tre istituti sono in progressione e vengono spesso confusi. Ecco le differenze essenziali.

IstitutoPresupposto temporaleEffetti principali
Scomparsa (art. 48 c.c.)Nessun termine minimo: la persona non è più comparsa nel luogo dell’ultimo domicilio o residenza e mancano notizieIl tribunale può nominare un curatore che conserva il patrimonio dello scomparso
Assenza (artt. 49 ss. c.c.)Due anni dall’ultima notiziaI presunti successori possono chiedere l’immissione temporanea nel possesso dei beni; il patrimonio non si trasferisce in via definitiva
Morte presunta (artt. 58 ss. c.c.)Dieci anni dall’ultima notizia (termini ridotti nei casi dell’art. 60 c.c.)Effetti equiparati alla morte: apertura della successione, piena disponibilità dei beni per gli eredi, possibilità di nuovo matrimonio per il coniuge

Non è necessario passare per la dichiarazione di assenza prima di chiedere la morte presunta: decorsi dieci anni dall’ultima notizia, i legittimati possono presentare direttamente il ricorso per la dichiarazione di morte presunta.

Quando serve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Nel procedimento di morte presunta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è richiesta in due momenti distinti. Non si tratta di una facoltà: è un adempimento disposto dal tribunale, senza il quale il procedimento non può proseguire o la sentenza non può produrre i suoi effetti.

1. Pubblicazione della domanda (art. 727 c.p.c.)

Depositato il ricorso ai sensi dell’art. 726 c.p.c. presso il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso, il presidente del tribunale ordina con decreto la pubblicazione della domanda per estratto nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 727 c.p.c. prevede che l’inserzione avvenga per due volte consecutive a distanza di dieci giorni; il decreto indica anche i quotidiani e gli altri mezzi di pubblicità con cui divulgare la domanda.

Lo scopo è dare al procedimento la massima diffusione: chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al tribunale entro i termini indicati nel decreto. Solo dopo che le pubblicazioni sono state eseguite e sono decorsi i termini fissati dalla legge e dal decreto, il tribunale può procedere con l’istruttoria e la decisione.

2. Pubblicazione della sentenza

Anche la sentenza che dichiara la morte presunta deve essere pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per il completamento dell’iter: solo dopo l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari e il decorso dei termini di legge la sentenza diventa eseguibile, viene annotata nei registri dello stato civile e produce stabilmente i suoi effetti (apertura della successione, scioglimento del vincolo matrimoniale).

Entrambe le inserzioni si effettuano nella Parte II della Gazzetta Ufficiale — Foglio delle inserzioni, la sezione dedicata agli annunci legali dei privati, gestita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Trovi il quadro completo degli annunci giudiziari nella pagina dedicata agli adempimenti in Gazzetta Ufficiale.

Chi deve pubblicare

L’onere della pubblicazione grava sulla parte che ha promosso il procedimento, cioè sul ricorrente. Possono chiedere la dichiarazione di morte presunta:

  • il coniuge dello scomparso;
  • i presunti successori legittimi (figli, genitori, altri parenti chiamati all’eredità);
  • gli eredi testamentari e i legatari;
  • chiunque vanti diritti dipendenti dalla morte dello scomparso (ad esempio il beneficiario di una polizza vita);
  • il pubblico ministero.

In pratica, la pubblicazione viene quasi sempre curata dall’avvocato del ricorrente, che riceve il decreto del presidente del tribunale con l’ordine di inserzione e i termini da rispettare. È un adempimento delicato: l’estratto deve riprodurre fedelmente i dati del provvedimento (tribunale, numero di ruolo, generalità dello scomparso, invito a fornire notizie) e le due inserzioni devono rispettare la cadenza dei dieci giorni prevista dall’art. 727 c.p.c. Un errore o un ritardo può costringere a ripetere la pubblicazione, allungando un procedimento già lungo.

Il nostro servizio è pensato proprio per studi legali e privati assistiti da un legale: verifichiamo la conformità del testo al decreto prima dell’invio e programmiamo le due uscite alla distanza corretta.

La procedura in sintesi

  1. Ricorso al tribunale dell’ultimo domicilio o residenza dello scomparso (art. 726 c.p.c.), con l’indicazione dei presunti successori e degli altri interessati.
  2. Decreto del presidente che ordina la pubblicazione della domanda per estratto in Gazzetta Ufficiale, due volte a distanza di dieci giorni (art. 727 c.p.c.), oltre alle altre forme di pubblicità indicate nel decreto stesso.
  3. Esecuzione delle pubblicazioni e decorso dei termini fissati dalla legge e dal decreto per consentire l’arrivo di eventuali notizie.
  4. Istruttoria e sentenza che dichiara la morte presunta.
  5. Pubblicazione dell’estratto della sentenza in Gazzetta Ufficiale e annotazione nei registri dello stato civile, dopo il decorso dei termini di legge.

Per ciascuna inserzione rilasciamo il certificato di pubblicazione, il documento che l’avvocato deposita in cancelleria per dimostrare l’avvenuto adempimento.

Quanto costa la pubblicazione per morte presunta

Il costo dell’inserzione in Gazzetta Ufficiale Parte II dipende dalla lunghezza del testo, cioè dal numero di righe dell’estratto: più l’annuncio è lungo, più il prezzo sale. Per la domanda di morte presunta vanno inoltre considerate due inserzioni (quelle richieste dall’art. 727 c.p.c.), più l’eventuale pubblicazione su quotidiani se disposta dal decreto, e in seguito l’inserzione della sentenza.

Trattandosi di un’inserzione ordinata con decreto del tribunale, si applica la tariffa giudiziaria agevolata: 7,06 € +IVA a riga (circa 8,61 € IVA inclusa), dove la riga virtuale è di massimo 77 caratteri, spazi e punteggiatura inclusi; per ottenerla è sufficiente allegare la copia del decreto in PDF. Ottimizziamo l’estratto riducendo le righe superflue nel rispetto del contenuto ordinato dal tribunale, e ti inviamo un preventivo gratuito e senza impegno entro 15 minuti. Trovi i criteri di calcolo nella pagina sui costi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oppure puoi richiedere subito un preventivo allegando il decreto o la bozza dell’annuncio.

Come pubblicare con noi

Siamo Pubblicazioni Gazzetta Ufficiale, un servizio di Goodea Srl, agenzia con 15 anni di esperienza e concessionaria autorizzata IPZS per le inserzioni nella Parte II. La procedura è semplice:

  1. Invia il testo: carica il decreto del tribunale o la bozza dell’estratto tramite il form di preventivo, oppure chiama il numero verde 800.035.440 (lun-ven 9:30-18:00).
  2. Ricevi il preventivo in 15 minuti, con il conteggio delle righe e il costo delle inserzioni richieste.
  3. Approvi la bozza e firmi la delega: verifichiamo la conformità dell’estratto al provvedimento e ti sottoponiamo il testo definitivo insieme alla delega alla pubblicazione, necessaria per l’invio all’IPZS.
  4. Pubblichiamo in Gazzetta Ufficiale Parte II, con pubblicazione garantita entro 3 giorni lavorativi dal perfezionamento della pratica (conferma del testo, delega firmata e pagamento), rispettando la cadenza delle due uscite a distanza di dieci giorni e gli eventuali termini indicati nel decreto.
  5. Ricevi il certificato di pubblicazione a fine pratica, pronto per il deposito in cancelleria.

Tutti i passaggi operativi sono descritti nella guida su come pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Se stai seguendo altre pratiche successorie collegate, ad esempio la nomina di un curatore per un patrimonio senza eredi accettanti, consulta anche la pagina sull’eredità giacente.

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Hai ricevuto il decreto del tribunale? Inviacelo dal form di preventivo o chiama il numero verde 800.035.440 (lun-ven 9:30-18:00): preventivo gratuito in 15 minuti, gestione completa delle due inserzioni e certificato di pubblicazione consegnato a fine pratica.

Domande frequenti

Quante volte va pubblicata la domanda di morte presunta in Gazzetta Ufficiale?

L'art. 727 c.p.c. prevede che l'estratto della domanda sia inserito nella Gazzetta Ufficiale per due volte consecutive a distanza di dieci giorni. Il decreto del presidente del tribunale indica anche i quotidiani e gli altri mezzi di pubblicità con cui divulgare la domanda. Successivamente andrà pubblicato per estratto anche il testo della sentenza che dichiara la morte presunta.

Dopo quanti anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta?

La regola generale dell'art. 58 c.c. richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. L'art. 60 c.c. prevede termini ridotti, da due a tre anni a seconda dei casi, per la scomparsa in operazioni belliche, in prigionia di guerra o in un infortunio. Non è necessario aver prima ottenuto la dichiarazione di assenza.

Chi può presentare il ricorso per morte presunta?

Sono legittimati il coniuge, i presunti successori legittimi, gli eredi testamentari e i legatari, chiunque vanti diritti che dipendono dalla morte dello scomparso e il pubblico ministero. Il ricorso si presenta al tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, ai sensi dell'art. 726 c.p.c., di regola con l'assistenza di un avvocato.

Quanto costa pubblicare l'annuncio di morte presunta?

Trattandosi di un annuncio ordinato dal tribunale, si applica la tariffa giudiziaria agevolata: 7,06 € +IVA a riga da 77 caratteri (circa 8,61 € IVA inclusa), allegando la copia del decreto in PDF. Il costo totale dipende dal numero di righe dell'estratto e dal numero di inserzioni richieste: per la domanda l'art. 727 c.p.c. ne prevede due, a distanza di dieci giorni, più l'eventuale pubblicazione della sentenza. Inviaci il decreto o la bozza dal form di preventivo o al numero verde 800.035.440: ricevi un preventivo gratuito entro 15 minuti.

In quale parte della Gazzetta Ufficiale si pubblica l'annuncio?

Gli estratti della domanda e della sentenza di morte presunta si pubblicano nella Parte II della Gazzetta Ufficiale, il Foglio delle inserzioni gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È la sezione riservata agli annunci legali di privati e imprese. Come concessionaria autorizzata IPZS trasmettiamo direttamente l'inserzione e rilasciamo il certificato di pubblicazione.

Cosa succede se la persona dichiarata morta presunta ritorna?

Il codice civile tutela il ritornato: se la persona ritorna o ne è provata l'esistenza, la sentenza perde i suoi effetti e l'interessato recupera i beni nello stato in cui si trovano, oltre al prezzo di quelli eventualmente alienati. L'eventuale nuovo matrimonio del coniuge può essere impugnato. È anche per questo che la legge impone la pubblicità in Gazzetta Ufficiale.

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